Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10930/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10930/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for a retrial regarding evidence evaluation and sentencing mitigation, but the Court found the grounds insufficient for cassation review. The decision emphasized that the lower court's reasoning was logical and legally sound, rejecting the appellant's request for a new assessment of facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be grounded in specific legal errors and cannot merely request a re-evaluation of evidence or sentencing without precise identification of the legal flaws in the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of specific grounds cassation procedural rules sentencing mitigation denial evidence evaluation review documenti mancanti documenti bancari consegna di documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62bis c.p.
articolo 62bis c.p
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3 n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 3 n. 23055 del 23/4/2013
Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022
Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014
Sez. 1 n. 39566 del 16/02/2017
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAI MASSIMILIANO nato a CAGLIARI il 08/11/1971 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 41216/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Massimiliano Lai ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo: a. Con un primo motivo vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova operata dal giudice di .nerito con riferi- mento al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 185 commi 1 e 2, lett. c), 186 comma 2 bis e 186 comma 2 sexies d.lgs. del 30 aprile 1992 nr. 285, del quale, in entrambi i giudizi di merito, vi sarebbe un'omessa indicazione degli elementi specifici della condotta; si sostiene, in particolare, che difetterebbe la prova del fatto che il ricorrente abbia provato il sinistro stradale che aggrava il reato in quanto pacificamente la Polizia locale è intervenuta quando il sinistro si era già verificato. b.

Con un secondo motivo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa- zione). In particolare, i motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alter- nativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. I giudici del gravame del merito, hanno datc infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare di come le conclusioni del personale della Polizia locale — risultate perfettamente congruenti agli accertamenti svolti sulla base delle dichiarazione concordemente rilasciate da N. 41216/2025 R.G. tutte le parti coinvolte - abbiano consentito di individuare il punto d'urto sul mar- gine sinistro della careggiata ove era parcheggiata l'Aston Martin con la portiera aperta, nonché di ricostruire la dinamica del sinistro.

Rispondendo al motivo di appello, che in punto di responsabilità verteva solo sull'esclusione dell'aggravante i giudici milanesi hanno ritenuto motivatamente che la circostanza aggravante fosse stata correttamente ritenuta dal primo giudice che ha richiamato gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro, che ha escluso che l'apertura della portiera destra della vettura colpita avesse creato un significativo pericolo o intralcio alla circolazione, in considera- zione dell'ampiezza della carreggiata (di circa 10 metri di cui 2 su ambo i lati dedicati alla sosta) e della pressoché totale assenza di traffico.

L'urto è stato, dunque, ritenuto addebitabile, dunque, in misura prevalente, se non esclusiva, alla condotta di guida dell'imputato che, verosimilmente a causa delle condizioni di grave ubriachezza e di conseguente scarsa lucidità, non mar- ciava, come avrebbe dovuto, sul lato destro della carreggiata e comunque non ha usato la dovuta prudenza ed attenzione alla guida. 3.2. Quanto al secondo motivo afferisce al trattamento punitivo benché sor- retto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01;

Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, i plurimi periodi detentivi sofferti che comprendono plurime ricadute in condotte recidivanti, nonché la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del riconoscimento delle stesse. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 N. 41216/2025 R.G. n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01;

Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini ed altri, Rv. 260610 - 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01;) 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu