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Ordinanza — n. 10924/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to appeal filed by lawyer not registered in special bar registry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10924/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed by a lawyer not enrolled in the special bar registry required for this court. The appellant, Loda Giuliano, had been convicted of a traffic offense and sought to challenge the sentence, but his counsel lacked the necessary registration. The court ruled that the requirement for a properly registered lawyer applies even when an appeal is converted from an appeal, ensuring strict compliance with procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if signed by a lawyer not enrolled in the special bar registry, regardless of whether the proceeding originated from an appeal converted into a cassation appeal.

Parole chiave

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special bar registry inadmissible appeal unqualified lawyer Court of Cassation procedural compliance traffic offense conviction legal representation rules allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
strada; rilevato che il ricorso, così qualificato dalla Corte territoriale, risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; in tal senso depone l'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato' inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 613 cod. proc. pen
strada; rilevato che il ricorso, così qualificato dalla Corte territoriale, risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; in tal senso depone l'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv.
Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato
228119 - 01); verrebbero altrimenti elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez.
Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, Russo
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
285990 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani
258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv.
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana
256835 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Loda Giuliano nato a SARNICO il 28/03/1980 avverso la sentenza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di Brescia Udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro; v

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Giuliano Loda ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia del 2 dicembre 2024, con la quale e stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 600 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, per il reato di cui all'art. 187, commi 1-bis e 1-quater cod. strada; rilevato che il ricorso, così qualificato dalla Corte territoriale, risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; in tal senso depone l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; considerato che la regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nell'albo speciale, non è derogata per il caso di appello convertito in ricorso (cfr.

Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119 - 01); verrebbero altrimenti elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 - 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 - 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835 - 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01). ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato' inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 Il Consig estensore