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Ordinanza — n. 10923/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove decisive distortion of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10923/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to meet the strict requirements for alleging a distortion of evidence. The appellant argued that the lower court misinterpreted municipal police documents regarding passenger identity, but the court found this error insufficient to dismantle the logical structure of the conviction based on blood alcohol levels and lack of insurance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The distortion of evidence is only effective if the error disarticulates the entire reasoning, rendering the motivation illogical; mere existence of unmentioned acts without proving decisive incompatibility renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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distortion of evidence cassation inadmissibility logical coherence of motivation procedural costs criminal appeal standards testimone a carico testimonianza della vittima carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Sez. 5, n.48050 del 2/7/2019
Sez. 6, n.10795/2021
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 131 bis cod. pen
Vilella Francesco, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe con la quale era stata riformata la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n.48050 del 2/7/2019
Sez. 6, n.10795/2021
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILELLA FRANCESCO nato a BARI il 29/01/1975 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Vilella Francesco, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe con la quale era stata riformata la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Bari in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c, D.Igs. n. 285/1992. L'esponente lamenta vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale in relazione all'erronea valutazione di prove circostanziali operata dal giudice del merito, necessarie ai fini della decisione e per travisamento della prova. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li- neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il ricorrente deduce vizio di travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata valutando erroneamente la documentazione prodotta dalla Polizia Municipale di Bari, dalla quale risultava che la sig.ra Graviloaia Marian era passeggera a bordo dell'autovettura collisa e non di quella dell'imputato.

Giova, al riguardo, rammentare che il vizio di travisamento della prova - che si risolve nella utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valuta- zione della prova esistenze agli atti desumibile dal testo del provvedimento impu- gnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisa- bile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragio- namento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza di- mostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n.48050 del 2/7/2019, Rv.277758-01).

Di conseguenza, ai fini della deducibilità in cassazione del vizio di "travisamento della prova" è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contradditto- rietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circo- stanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esi- stenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motiva- zione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta loca e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incom- patibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n.10795/2021, Rv.281085) 2.1 Il ricorrente si è imitato a censurare l'erronea valutazione dell'elemento di prova, senza prospettare l'idoneità a disarticolare l'impianto logico della sen- tenza impugnata. Il percorso argomentativo che ha portato all'affermazione di re- sponsabilità del ricorrente muove, infatti, dall'accertato tasso alcolemico (2,34 g/1) ben superiore alla soglia minima ritenuta penalmente rilevante, dall'aggravante di aver provocato un incidente stradale e per averlo causato in orario notturno.

Inol- tre, a ciò si aggiunge l'aver condotto il mezzo senza copertura assicurativa. L'ap- parato logico argomentativo della sentenza impugnata non risulta in alcun modo sorretto dalla prova di cui il ricorrente lamenta l'erronea valutazione, trattandosi di una circostanza non idonea a scalfire il giudizio di penale responsabilità del ricorrente e di esclusione della lieve offensività del fatto.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2