Cassation appeal dismissed as inadmissible for pleading procedural defects instead of statutory grounds under Art. 610 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment on procedural grounds regarding evidence evaluation and the lack of generic mitigating circumstances. The court ruled that such defects do not constitute valid grounds for cassation under the specific restrictions introduced by Law 103/2017, which limits appeals to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea of guilty judgments are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, legal qualification, or penalty illegality, excluding procedural defects like evidence evaluation or missing mitigating circumstances.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RITA LEONARDO nato a SAN SEVERO il 02/01/2000 avverso la sentenza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sen- tenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Larino in rela- zione al reato di cui all'art.116, co. 5 e 17, cod. strada. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova operata dal giudice del merito con riferimento al giudizio di re- sponsabilità del ricorrente, nonché vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art.610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, è agevole rilevare che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quat- tromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 Il Consigliere estensore