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Ordinanza — n. 10912/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding refusal of preliminary alcohol screening and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10912/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared Maria Pancaldo's cassation appeal inadmissible, rejecting her arguments against the conviction for refusing preliminary alcohol screening. The appellant contended that mere refusal without explicit refusal of the breathalyzer was insufficient, yet the lower courts found clear signs of intoxication necessitating the refusal as a crime. The Court upheld the decision, ruling that the refusal of preliminary screening constitutes the specific offense and that sentencing discretion regarding the minor offense cannot be challenged on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 7, cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.: The refusal to undergo preliminary alcohol screening constitutes the specific offense, and sentencing discretion regarding the minor offense cannot be challenged on appeal if sufficiently motivated.

Parole chiave

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refusal preliminary screening alcohol intoxication signs minor offense sentencing cassation inadmissibility judicial discretion permesso di promuovere un procedimento penale condotta illecita della polizia denuncia spontanea

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, comma 7, cod. strada
rilevato che Maria Pancaldo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 14 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina del 17 febbraio 2025, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Novelli
Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, Mingarelli
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, Capizzi
Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pancaldo Maria nato a MESSINA il 15/09/1986 avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Maria Pancaldo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 14 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina del 17 febbraio 2025, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada; rilevato che con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, sottolineando l'insufficienza del mero rifiuto per integrare il reato, nonché il carattere "meramente sintomatico" (p. 2 ricorso) degli elementi riscontrati dal personale di polizia giudiziaria intervenuto; ritenuto che il motivo è inammissibile, poiché manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte d'appello con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati e con consolidati principi di diritto: la Corte, infatti, ha osservato, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale, che la ricorrente, l'atto del controllo su strada, presentava chiari segni di stato di ebrezza alcolica (non si reggeva in piedi, aveva pupille dilatate, occhi lucidi e rossi, alito vinoso: p. 3 sentenza impugnata); ella, quindi, alla legittima richiesta della polizia giudiziaria, oppose un netto rifiuto, sufficiente ad integrare la condotta incriminata; ritenuto, infatti, che il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening," e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali, restando fuori dalla fattispecie il solo rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo (Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Novelli, Rv. 282302 - 01;

Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020, dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953 - 01); considerato, inoltre, che la rilevata presenza di sintomi dello stato di ebrezza alcolica viene in rilievo, ai fini dell'art. 186, comma 7, cod. strada, non come prova del tasso - che a causa del rifiuto non viene rilevato - ma come presupposto per procedere al controllo ai sensi dei commi 3 e seguenti della stessa disposizione; rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la gravità della condotta, avendo la ricorrente causato un sinistro, dopo essersi messa alla guida con patente sospesa); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, Capizzi, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, Capizzi, cit.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della