Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of already reviewed and rejected arguments regarding driving without a license.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Mancia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mancia argued a defect in reasoning regarding his responsibility for driving without a license, but the court found this merely repeated a profile already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The decision relied on the principle that administrative violations for driving without a license are presumed within a two-year period without requiring additional documentary proof of finality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, commi 15 e 17, cod. strada; In appeals concerning driving without a license, the principle of ius receptum applies such that a prior administrative violation within the two-year period is presumed without the need for specific documentary certification of its finality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mancia Giuseppe nato a MAZARA DEL VALLO il 14/05/1982 avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro; t
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Giuseppe Mancia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 6 ottobre 2023, in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 2 e 3 sentenza impugnata; cfr., anche p. 2 sentenza del Tribunale): la Corte territoriale, infatti, ha osservato come la prova della precedente violazione è stata ricavata dall'annotazione di polizia giudiziaria ove si da atto degli accertamenti effettuati e della definitività della contestazione; ritenuto che, in tema di guida senza patente costituisce ius receptum il principio secondo cui per recidiva nel biennio deve intendersi l'accertamento del pregresso illecito amministrativo, non essendo necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ed essendo sufficiente un minimo di prova - come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria - unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari (cfr., Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 — 01;
Sez. 7, ord. n. 24220 del 29/5/2024, Fiume, non mass.; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, dep. 2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01; Sez. 7, ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non mass.; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 re e