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Ordinanza — n. 10908/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on exclusion of punishability due to habitual criminality and income discrepancy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10908/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of tax fraud. The defendant argued for the exclusion of punishability based on the conduct's particular lightness, but the court found the behavior habitual given prior analogous offenses. Furthermore, the significant discrepancy between declared and actual family income demonstrated the gravity of the offense, precluding leniency.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 133 c.p.; The exclusion of punishability requires a complex assessment of conduct specifics, habitual behavior, and the contrast with the law, which cannot be reviewed by the Court of Cassation absent manifest illogicality.

Parole chiave

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exclusion of punishability habitual criminality tax fraud particular lightness judicial discretion inadmissible appeal income discrepancy reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando il vizio di motivazione con riguardo al diniego della circostanza di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
Art. 133 c.p.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data12.10.2023 che aveva condannato Russo Giuseppe alla pena di anni uno di reclusione ed euro 330 di multa, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art.
Art. 76 T.U.
115 del 2002, in relazione all'art. 76 del medesimo T.U.
art. 131 bis c.p
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando il vizio di motivazione con riguardo al diniego della circostanza di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Sez. U, n. 13861 del 25 febbraio 2016, Tushaj
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a ERICE il 21/04/1979 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data12.10.2023 che aveva condannato Russo Giuseppe alla pena di anni uno di reclusione ed euro 330 di multa, per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 76 del medesimo T.U.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando il vizio di motivazione con riguardo al diniego della circostanza di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la rilevante differenza tra i redditi dichiarati e quelli percepiti dal nucleo familiare.

Il ricorrente, invero, aveva dichiarato che per l'anno 2019 non costavano variazioni di reddito, mentre il nucleo familiare aveva percepito ben 40.313 euro. Inoltre, l'art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, Tushaj, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole oltre a quello per cui si procede.

E' dunque certamente da escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l'applicazione dell'istituto della particolare tenuità, dal momento che il ricorrente, come sottolineato nella sentenza impugnata, era gravato da precedenti per un fatto analogo e da altri reati commessi a scopo di lucro.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Roma 10 marzo 2026 Il (Consig