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Ordinanza — n. 10906/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against traffic conviction for fleeing accident scene, upholding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10906/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fleeing after a traffic accident. The court found the appellant's arguments regarding identification difficulties and subjective intent were merely reiterations of issues already properly addressed by the appellate court. Consequently, the decision affirmed that leaving the scene constitutes a completed offense regardless of subsequent identification efforts.

Regesto Legislator

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Art. 189, comma 6, cod. strada; The act of fleeing the scene of a traffic accident constitutes a completed offense aimed at hindering identification and reconstruction, rendering subsequent identification efforts irrelevant to the completion of the crime.

Parole chiave

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fleeing accident scene traffic offense completion identification hindrance criminal liability appeal inadmissibility inquinamento transfrontaliero frontaliere responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 189, comma 6, cod. strada
distaccata di Sassari - in data 29 aprile 2025, di conferma della sentenza emessa in data 18 aprile 2024 dal Tribunale di Nuoro, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8431 del 09/12/2021, Pasciuto
Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Capasso
Sez. 4, n. 26012 del 15/02/2023
Sez. 4 n. 34335 del 3/6/2009, Rizzante
Sez. 4 n. 34335 del 3/6/2009, Rizzante, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fronteddu Giovanni nato a NUORO il 01/02/1983 avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Giovanni Fronteddu ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari — sez. distaccata di Sassari - in data 29 aprile 2025, di conferma della sentenza emessa in data 18 aprile 2024 dal Tribunale di Nuoro, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada; considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vio- lazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento all'affermazione di re- sponsabilità (in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie) sono inammissibili, in quanto mera riproposizione di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'appello con percorso argomentativo logico e coe- rente con i dati di fatti riportati (pp. 9 - 11 sentenza impugnata); la Corte territo- riale, infatti, ha rilevato che il ricorrente, dopo aver causato un incidente che aveva provocato sia danni alle auto che lesioni alle persone, pur essendone consapevole, si era allontanato dal luogo del sinistro senza attendere le forze dell'ordine; posto che, come evidenziato dai giudici di merito, il Fronteddu non poteva fare affidamento, al fine di consentire la identificazione, sulla presenza del pas- seggero Chessa sul luogo del sinistro, in quanto da un lato costui era ferito e dunque, ben poteva essere già stato trasportato in ospedale; dall'altro che la targa dell'auto consente solamente di risalire al proprietario dell'auto e non anche all'ef- fettivo conducente, fermo restando che la presenza dei documenti all'interno del veicolo non rappresentava una circostanza agevolmente rilevabile dagli accerta- tori, in quanto l'auto era ribaltata (p. 11 sentenza impugnata); considerato che, in ogni caso, appare del tutto irrilevante la circostanza se- condo cui l'auto e i documenti dell'imputato erano rimasti sul luogo del sinistro, al pari del passeggero dell'auto investitrice, essendo pacifico che il reato di fuga dopo un investimento è finalizzato a garantire non solo l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento, ma anche la ricostruzione delle modalità del sinistro e l'individuazione del veicolo investitore (anche conservando immodificato lo stato dei luoghi), ovvero attività anche solo ostacolate dall'allontanamento; ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata fa buon governo del consoli- dato principio giurisprudenziale (con cui il ricorrente non si confronta) per cui l'ele- mento materiale del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada «consiste nell'allontanarsi dal luogo dell'investimento, così da impedire o anche solo da osta- colare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente» (Sez. 4, n. 8431 del 09/12/2021, dep. 2022, Pasciuto, non mass.), a nulla rilevando, quindi, che tali accertamenti, in un momento successivo, siano stati ugualmente espletati, trat- tandosi di un reato omissivo di pericolo (Sez. 2, n. 42744 del 22/09/2021, Ca- passo, Rv. 282294 - 01); considerato, quanto all'elemento soggettivo (contestato con il secondo mo- tivo) che il dolo richiesto deve investire essenzialmente l'inosservanza dell'obbligo di fermarsi in relazione all'evento dell'incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone (Sez. 4, n. 26012 del 15/02/2023 non mass.;

Sez. 4 n. 34335 del 3/6/2009, Rizzante, Rv. 245354 - 01), mentre invece il ricorrente pone in evidenza, con argomentazioni versate in fatto, quelli che ritiene essere i motivi della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma, il 10 mar