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Ordinanza — n. 10905/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on parking fine conviction for generic grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10905/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Rosolino Tramontana's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the statute of limitations expired due to a clerical error regarding the crime year and challenged the conviction for lack of profit proof and organized activity. The court rejected these claims as generic reiterations of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts, which found the defendant guilty based on observed unauthorized parking conduct.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 15-bis, cod. strada; Art. 360, n. 1, cod. proc. pen.: Appeals based on generic reiterations of arguments already examined by lower courts or lacking specific correlation with the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds statute of limitations unauthorized parking court costs ritardo ingiustificato dell'azione penale errore nella commisurazione della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 15-bis, cod. strada
rilevato che Rosolino Tramontana ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 9 ottobre 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 31 gennaio 2025 dal Tribunale di Palermo, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod.
Art. 360, n. 1, cod. proc. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 495 cod. proc. pen.
artt. 111 Cost
24209 del 29/05/2024, Colombini, non mass.); posto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la "violazione del diritto di difesa" e del "principio del contraddittorio", in relazione agli artt. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025
Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024
Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez.
Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024
2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, Torres, non mass.; Sez.
Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024
42035 del 03/10/2024, Torres, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini, non mass.); posto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la "violazione del diritto di difesa" e del "principio del contraddittorio", in relazione agli artt.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Tramontana Rosolino nato a PALERMO il 29/07/1967 avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Rosolino Tramontana ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 9 ottobre 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 31 gennaio 2025 dal Tribunale di Palermo, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada; rilevato che con il primo motivo si lamenta l'intervenuta prescrizione del reato, poiché commesso nel 2019 (come indicato nella citazione a giudizio) anziché nel 2020 (come indicato in sentenza); ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di appello con percorso argomentativo logico ed in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: i giudici di merito, infatti, hanno spiegato che l'indicazione dell'anno 2019 è imputabile ad un mero refuso, essendo pacificamente emerso che il reato è stato consumato in data 20 giugno 2020, e pertanto la prescrizione deve ritenersi definitivamente interrotta con la sentenza di primo grado (p. 2 sentenza impugnata); rilevato che con il secondo ed il terzo motivo - che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente - si deduce violazione di legge quanto alla affermazione di responsabilità, per la quale è necessario, si osserva, la prova certa del fine di lucro e dell'esercizio organizzato (p. 4 ricorso); ritenuto che anche questi motivi di ricorso sono inammissibili, poiché generici e riproducenti censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico ed in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità: i giudici di merito, infatti, hanno spiegato che il ricorrente è stato osservato mentre teneva delle condotte chiaramente riconducibili all'attività di parcheggiatore, pur non avendone autorizzazione, su suolo pubblico, essendo irrilevante il fatto che non sia stato visto nell'atto di ricevere denaro, in quanto condotte neppure contemplate dalla fattispecie incriminatrice (p. 2 sentenza impugnata); evidenziato, ancora, che i giudici di merito hanno ritenuto accertato, in fatto, il compimento di azioni ripetute e coordinate tra loro, in prossimità di una località balneare, in un contesto temporale in cui era difficile trovare aree di sosta libere, traendone, con motivazione non manifestamente illogica, un indice del carattere non isolato della condotta; ritenuto, infatti, che il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, punisce la condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l'attività di parcheggiatore o guardiannacchine, e che, quindi, nulla rileva la ricezione o meno di una somma di denaro (o di altra utilità) in cambio dell'attività svolta, la quale non è un elemento costitutivo della fattispecie; il perfezionamento della fattispecie richiede, invero, che il soggetto già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo venga nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività non autorizzata di parcheggiatore (nel senso della irrilevanza della dazione di denaro o altra utilità, Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 - 01;

Sez. 7, n. 2884 del 12/12/2024, Montalbano, non mass.; Sez. 7, n. 42035 del 03/10/2024, Torres, non mass.; Sez. 7, n. 24209 del 29/05/2024, Colombini, non mass.); posto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la "violazione del diritto di difesa" e del "principio del contraddittorio", in relazione agli artt. 111 Cost. e 495 cod. proc. pen., in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata; considerato, infatti, che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10