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Ordinanza — n. 10903/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal arguments and failure to cite relevant case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10903/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were deemed manifestly unfounded and lacking in specific legal reasoning. The appellant challenged the denial of probation and generic mitigating circumstances, arguing the lower court ignored the EU treatment program and post-crime behavior. The court rejected these claims, stating they were merely complaints about the punishment without addressing the specific legal grounds or engaging with the appellate court's detailed justification.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and cite relevant case law; general complaints about sentencing without engaging the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity generic complaints failure to cite case law sentencing discretion mitigating circumstances procedural requirements guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
Questi fattori, presi insieme, costituiscono una valutazione ragionevole e proporzionata della condotta dell'imputato, in linea con l'art. 133 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.
Art. 186 c.p.
Said Aidouk ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Arezzo del 05/04/2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.
art. 133 cod. pen
Questi fattori, presi insieme, costituiscono una valutazione ragionevole e proporzionata della condotta dell'imputato, in linea con l'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.
art. 168-bis cod. pen
In primo luogo, è necessario precisare che la messa alla prova, prevista dall'art. 168-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3 n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2 n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 2 n. 23903 del 15/7/2020
Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIDOUK SAID nato il 05/01/1981 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 42912/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Said Aidouk ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Arezzo del 05/04/2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

c) cod. strada, affidando la propria difesa a due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di Appello di Firenze rigettato la richiesta di sospensione del procedimento penale e messa alla prova sulla base dei soli precedenti penali, senza acquisire e valutare il programma di trattamento UEPE e senza effettuare una valutazione complessiva ex art. 133 cod. pen. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per il diniego delle circostanze generiche fondato esclusivamente sulla gravità del fatto e sui precedenti, senza adeguata considerazione del comportamento successivo al reato e del percorso di reinserimento dell'imputato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati poiché assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Per quanto riguarda il secondo, si tratta, peraltro, di doglianLe che afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.N. 42912/2025 R.G.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. In primo luogo, è necessario precisare che la messa alla prova, prevista dall'art. 168-bis cod. pen., è un istituto caratterizzato da una natura discrezionale: il giudice valuta se l'imputato possa effettivamente beneficiare del percorso di reinserimento e di risocializzazione, sulla base di una prognosi di astensione futura dal reato.

Non si tratta di un diritto automatico dell'imputato, ma di un beneficio subordinato alla valutazione complessiva della personalità e della storia del soggetto, che il giudice effettua con una motivazione adeguata. In tale prospettiva, la presenza di precedenti penali, pur non precludendo automaticamente l'accesso al beneficio, può legittimamente fondare una valutazione negativa, ove supportata da un'analisi coerente della condotta dell'imputato e della sua storia personale (cfr. Sez. 5, n. 19103 del 22/05/2025, non mass., Sez.6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa Rv. 2283883 - 01).

Nel caso in esame, la Corte di Appello ha chiaramente esplicitato le ragioni del rigetto: i numerosi precedenti penali dell'imputato, anche specifici, reiterati nel tempo, indicano una tendenza alla recidiva e, in assenza di ulteriori elementi che possano controbilanciare questo quadro negativo (ad esempio la partecipazione a un programma di disintossicazione dall'alcol), rendono inefficace qualsiasi ipotetico beneficio della messa alla prova. La normativa, infatti, prevede che il programma debba esse.-e valutato ai fini dell'ammissione alla messa alla prova quando sussistono condizioni favorevoli, ossia quando il giudice ritiene che ci sia una concreta possibilità di reinserimento e di rispetto delle prescrizioni.

In presenza di una prognosi già chiaramente negativa, come nel caso di plurimi precedenti specifici e reiterati, il giudice può legittimamente ritenere inutile l'elaborazione del programma, perché la sua valutazione non modificherebbe la decisione finale. L'istanza, quindi, non viene respinta in modo arbitrario, ma dopo una valutazione complessiva della personalità dell'imputato e con la giurisprudenza consolidata, come confermato da questa Corte. 3.2. Rispetto al secondo motivo di gravame, è bene ricordare che la concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che può valorizzare tutti gli elementi utili per modulare la pena secondo il principio di proporzionalità.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto non concedibili le attenuanti generiche sulla base di plurimi elementi quali: l'elevato tasso aicolemico rilevato N. 42912/2025 R.G. (1,67 e 1,70 g/1), nettamente superiore alla soglia prevista dalla legge, la gravità complessiva della condotta e la presenza di precedenti penali specifici e reiterati nel tempo. Questi fattori, presi insieme, costituiscono una valutazione ragionevole e proporzionata della condotta dell'imputato, in linea con l'art. 133 cod. pen. e con la giurisprudenza consolidata.

In particolare è pacifico il principio secondo cui la concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone l'esame di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che venga specificato a quale di essi si sia inteso fare riferimento; parimenti, al fine di riconoscere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a valorizzare, tra gli elementi indicati dalla norma, quello ritenuto prevalente ed idoneo a determinare il beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all'entità del reato o alle modalità esecutive può risultare sufficiente a giustificarne il diniego (cfr.

Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). La giurisprudenza di questa Corte ha altresì precisato che, in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., la condotta positiva del condannato successiva al reato; tuttavia, il rilievo di tale elemento può essere escluso con motivazione fondata su altre, preponderanti ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà (così Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-03 in una fattispecie di mancata concessione motivata in ragione della gravità del fatto).

Ebbene, nel caso in esame, gli elementi positivi allegati dalla difesa - quali il lavoro regolare e scelta del rito abbreviato - pur rilevanti e valutabili ex art. 133 cod. pen., rappresentano circostanze che non sono state ritenute sufficienti a modificare la valutazione complessiva negativa derivante dalla gravità del fatto e dalla presenza di precedenti.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 42912/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e