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Sentenza — n. 10899/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10899/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10899/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOSTO GIANFRANCO nato a VALVERDE il 22/06/1964 avverso la sentenza del 28/04/2025 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N.42613/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, pronunciando in funzione di giudice di appello nei confronti dell'odierno ricorrente, Gianfranco To- sto, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 24/10/2024, riqualificato il fatto-reato ai sensi dell'art. 590 cod. pen. ha rideterminato la pena irrogata all'imputato in euro 100 di multa, oltre 100 euro a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile, con conferma nel resto.

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10899/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo state acquisite agli atti una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di me- rito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Parole chiave

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testimone a carico falsa dichiarazione della parte sufficienza della testimonianza deposizione inattendibile censura dell'accertamento dei fatti facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
e con un secondo motivo violazione dell'art. 590 cod. pen.
art. 521 cod. proc. pen
522, comma 1, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOSTO GIANFRANCO nato a VALVERDE il 22/06/1964 avverso la sentenza del 28/04/2025 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N.42613/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, pronunciando in funzione di giudice di appello nei confronti dell'odierno ricorrente, Gianfranco To- sto, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Catania in data 24/10/2024, riqualificato il fatto-reato ai sensi dell'art. 590 cod. pen. ha rideterminato la pena irrogata all'imputato in euro 100 di multa, oltre 100 euro a titolo di risarcimento del danno a favore della parte civile, con conferma nel resto.

2. Avverso tale provvedimento in data 07/05/2025 ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Tosto, formulando con un primo motivo una censura afferente alla asserita violazione dell'art. 522, comma 1, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. e con un secondo motivo violazione dell'art. 590 cod. pen. in punto di ritenuta responsabilità. Tuttavia, con rituale pec del 12/12/2025 venivano inviati al Tribunale di Ca- tania, che li rimetteva a questa Corte, atto di remissione ci querela a firma della parte lesa e costituita parte civile Galvagno Sharon con allegata dichiarazione di accettazione e della remissione da parte dell'imputato.

3. Essendo state acquisite agli atti una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di me- rito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di prosciogli- mento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

4. Consegue l'eliminazione delle statuizioni civili, perché, come chiarito da questa Corte di legittimità in più occasioni, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, che determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (cfr. Sez. 4 n. 33872 del 08/10/2025, G., non mass.; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301-01; conf. Sez. 4, n. 29304 del 22/05/2018, Zaraboldi, non mass.; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte, Rv. 247088).N. 42613/2025 R.G.

5. Le spese processuali vanno poste ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. a carico dell'imputato-querelato, in difetto di diversa pattuizione, avendo la parte remittente fatto esplicito riferimento nel verbale dinanzi ai CC di Conversano alla previsione di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remis- sione di querela. Revoca le statuizioni civili. Pone a carico del querelato le spese del procedi