Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding prescription suspension rules for traffic offenses committed between 2017 and 2019.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of a conviction for a traffic offense committed between 2017 and 2019, arguing issues regarding the suspension of the prescription period. The court ruled that the older statutory provisions on prescription suspension remain applicable to these specific offenses despite recent legislative changes, aligning with a recent Supreme Court precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen.; Art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 novembre 2021, n. 134; The suspension of the prescription period for traffic offenses committed between 2017 and 2019 continues to be governed by the pre-2021 legislative framework, as confirmed by recent Supreme Court jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Curci Corrado nato a CANOSA DI PUGLIA il 24/02/1969 avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Corrado Curci ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 30 gennaio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia del 6 marzo 2023, in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada; ritenuto, quanto alla dedotta prescrizione, che il ricorrente non si confronta con il principio di diritto recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez.
Un., 12 dicembre 2024, Polichetti), fatto proprio dalla sentenza impugnata, secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (come quello per cui si procede); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026 Il Cani re estensore Il Preid4