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Ordinanza — n. 10894/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and legal error on income limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10894/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ascone Giulietta inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's finding of subjective intent, arguing a lack of motivation regarding her criminal liability. The court rejected these generic complaints, noting that the lower courts properly considered the family's actual income and the legal error regarding statutory limits was inescapable.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on specific grounds already examined and dismissed by the lower court, particularly when the alleged lack of motivation concerns a legal error on statutory elements that is inescapable.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of motivation subjective intent legal error procedural costs income declaration criminal liability verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 363 c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCONE GIULIETTA nato a POLISTENA il 06/05/1972 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 09.10.2024 che aveva condannato Ascone Giulietta alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.95 d.P.R n.115 del 2002, avendo falsamente dichiarato che il proprio nucleo familiare aveva percepito un reddito pari a euro 7.798,40, in luogo di euro 15.032,70.

2. Ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Ascone Giulietta lamentando vizio di mancanza di motivazione della sentenza con riguardo all'affermazione di responsabilità e dell'elemento soggettivo.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto attraverso deduzioni aspecifiche e generiche riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito che, lungi dall'aver omesso la motivazione sulle doglianze proposte in appello ( attinenti alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato) osserva come i redditi dei componenti del nucleo familiare ( marito e figlia) nonché la titolarità di proprietà concorrenti alla formazione del reddito non potevano essere ignorati dalla ricorrente. E' inoltre del tutto conforme ai principi la considerazione secondo cui l'errore sui limiti reddituali imposti dalle leggi regolatrici costituisce errore di diritto su elementi integranti la norma penale, come tale inescusabile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend