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Ordinanza — n. 10890/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for lack of specific grounds and failure to challenge prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10890/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Melchiorre Katiuscia and Silvia Spinozzi inadmissible. The applicants argued against the denial of non-punishment and alleged insufficient reasoning regarding recidivism, but the court found their arguments generic and lacking specificity. The court ruled that the appeals failed to adequately address the specific rationes decidendi concerning the applicants' extensive criminal history and subjective intent.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. proc. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack specific grounds or fail to challenge all autonomous rationes decidendi supporting the lower court's decision.

Parole chiave

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non-punishment appeal recidivism assessment lack of specificity autonomous rationes decidendi Cassation inadmissibility costruzione abusiva servitù di sporgenza servitù di divieto di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. proc. pen.
Letti i ricorsi di Melchiorre Katiuscia e di Spinozzi Silvia; considerato che il primo motivo del ricorso di Melchiorre Katiuscia e l'unico motivo del ricorso di Spinozzi Silvia, sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 131 bis cod. proc. pen
Letti i ricorsi di Melchiorre Katiuscia e di Spinozzi Silvia; considerato che il primo motivo del ricorso di Melchiorre Katiuscia e l'unico motivo del ricorso di Spinozzi Silvia, sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELCHIORRE KATIUSCIA nato a LIVORNO il 11/07/1970 SPINOZZI SILVIA nato a LIVORNO il 05/11/1976 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Melchiorre Katiuscia e di Spinozzi Silvia; considerato che il primo motivo del ricorso di Melchiorre Katiuscia e l'unico motivo del ricorso di Spinozzi Silvia, sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondati in quanto la Corte ha adeguatamente motivato la propria decisione alla luce della prolungata occupazione dell'immobile e della insussistenza dei requisiti soggettivi per i numerosi precedenti della Melchiorre e della Spinozzi, uno dei quali recente e specifico, con motivazione esente da vizi logici e conforme al dato normativo (si veda, in particolare, pag. 3); considerato, inoltre, che il motivo, in nessuno dei ricorsi, si confronta con quest'ultimo aspetto (precedenti ostativi), tanto da risultare anche generico perché aspecifico: infatti, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte Rv. 272448 - 01); osservato che il secondo motivo del ricorso di Melchiorre Katiuscia, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, è altresì manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici a pagina 3, ove ha evidenziato come la ricorrente fosse gravata da numerosi precedenti penali, estesi nell'arco di un ventennio e fino ai tempi più recenti, e come con la commissione del reato per cui si procedeva avesse manifestato assoluta indifferenza all'efficacia deterrente derivante dalle precedenti condanne; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026