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Ordinanza — n. 10889/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as non-specific repetition of lower court arguments and infounded on permanent crime nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10889/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Riccardi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the two main grounds regarding jurisdiction and admissibility were merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level without substantive argumentation. Additionally, the third ground concerning the permanent nature of the crime was deemed infounded based on established jurisprudence regarding prolonged occupation.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in lower courts without providing specific, reasoned criticism, or if it raises factual issues or legal characterizations already settled by recent case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments permanent crime nature procedural costs Cassa delle ammende licenziamento per motivi economici grado di occupazione incapacità di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025 PG/Gargiulo, Rv. 288849 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCARDI SERGIO nato a FONDI il 18/10/1955 avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ii \

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sergio Riccardi, considerato che i due motivi di ricorso, relativi alla competenza ed alla procedibilità si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (ed ancor prima, corrispondenti a temi già affrontati fin dal primo grado) e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato, quanto al terzo motivo, che esso è manifestamente infondato sia in relazione alla contestazione della sussistenza del reato, risolvendosi in una quaestio facti, non pertinente a questa fase di legittimità, sia sulla (contestata nel ricorso) natura permanente del reato, ribadita anche da recente giurisprudenza, se l'occupazione si protrae nel tempo (Sez. 2, n. 37419 del 16/10/2025 PG/Gargiulo, Rv. 288849 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i