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Ordinanza — n. 10888/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual elements required by criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10888/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo Pacicca's appeal inadmissible due to generic and insufficiently motivated grounds. The appellant failed to identify specific defects in the lower court's reasoning, violating procedural requirements for effective review. Consequently, the appeal was rejected, and Pacicca was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Appeals must specify exact grounds and elements of the contested decision; generic criticisms without identifying specific defects preclude judicial review and result in inadmissibility.

Parole chiave

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generic appeal grounds insufficient motivation criminal procedure code inadmissible appeal judicial review limits abuso della licenza e delle targhe protezione dei segni pubblici violazione di sigilli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Pacicca Vincenzo; considerato che entrambi i motivi sono del tutto generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACICCA VINCENZO nato a MONASTERACE il 18/02/1970 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pacicca Vincenzo; considerato che entrambi i motivi sono del tutto generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 Il Co sigliere e