Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as they concern merits and lack formal renunciation of prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals by Daniele Sandro and Diego Damaggio inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The primary ground was that Damaggio's appeal regarding participation in a criminal association sought a re-evaluation of evidence, which is outside the scope of a legality review. Additionally, Sandro's appeal failed because his alleged waiver of the statute of limitations was not ritually formalized, rendering it ineffective for this personal act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they aim to re-evaluate evidence or merit, or if they rely on a non-ritually formalized waiver of prescription.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DANIELE SANDRO nato a SAN MARCO ARGENTANO 1117/09/1951 DAMAGGIO DIEGO nato a MILANO il 28/04/1979 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; i4/
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi e le memorie di Sandro Daniele e Diego Damaggio; considerato che l'unico motivo proposto da Dannaggio, sulla partecipazione di costui alla associazione a delinquere, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4-7 sul contenuto del materiale intercettivo - la cui interpretazione in questa sede non è sindacabile - e sulle ricevute dei versamenti da parte di ignari offrenti, ritrovate addosso all'imputato); osservato, quanto al ricorso di Daniele, che la rinuncia alla prescrizione, non ritualmente formalizzata, è stata correttamente ritenuta inefficace, trattandosi di atto personalissimo per cui non valgono equipollenti; considerato che l'ulteriore motivo risulta assorbito e, comunque, non consentito perché anch'esso, come quello di Dannaggio, puramente versato sul merito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili (così come le memorie degli imputati, che non forniscono alcun elemento di novità) con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 Il Consi liere estensore Il Pr