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Ordinanza — n. 10886/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to violation of devolution chain and lack of novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10886/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by the defendants inadmissible, ordering them to pay procedural costs and fines. The court ruled that the first ground regarding factual qualification was generic and repetitive, while the second ground concerning mitigation was not novel as it had already been addressed in the appellate judgment. Furthermore, the third ground regarding sentencing was rejected because it violated the chain of devolution by not being raised in the appeal, and the court affirmed that sentencing discretion falls within the trial judge's authority unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals are inadmissible if grounds are not novel, violate the chain of devolution, or if sentencing discretion is exercised without arbitrage, falling outside the scope of the Court of Cassation's review.

Parole chiave

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chain of devolution novelty of grounds sentencing discretion inadmissible appeal procedural costs eccezione di incostituzionalità motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
286536 - 01); osservato che il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, non è consentito ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024
120 del 2023, ove la questione, già proponibile in appello, non sia stata prospettata con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASENOV RUSI ANGELOV nato il 05/11/1970 ASENOVA ANTOANETA ALEKOVA nato il 05/03/1972 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Asenov Rusi Angelov e di Asenova Antoaneta Alekova; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica del fatto, non solo presuppone una diversa ricostruzione del fatto (sull'entità della somma sottratta - cfr. pg. 2 del ricorso), non consentita in questa sede, ma è anche generico, in quanto ripetitivo di analoga doglianza che aveva già trovato adeguata risposta in grado di appello (cfr. pagg. 6 e 7 della motivazione sui plurimi riscontri alle dichiarazioni della persona offesa e sulla pretesa - C 160,00 - più ampia rispetto all'oggetto del credito vantato, con conseguente consapevolezza da parte degli imputati di pretendere più di quanto loro eventualmente spettante); ritenuto che il secondo motivo, sull' attenuante dell'estorsione di lieve entità, non è consentito poiché non è deducibile con ricorso per cassazione l'omissione motivazionale sull'attenuante prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in appello, non sia stata prospettata con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01); osservato che il terzo motivo, sul trattamento sanzionatorio, non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. perché viola la catena devolutiva, non essendo stato formulato in appello; in ogni caso, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sfuggendo al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, pag. 8); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così