Ordinanza — n. 10885/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPPARI SIMONE nato a LOCRI il 29/09/1981 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Simone Cuppari; considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10885/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPPARI SIMONE nato a LOCRI il 29/09/1981 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Simone Cuppari; considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dell'analogo motivo di appello (il primo) presentato alla Corte di merito; in tale ipotesi, il motivo è inevitabilmente ripetitivo, aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente, giacché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha risposto congruamente alla doglianza, evidenziando (pg.
7) la inattendibilità della versione difensiva, in particolare con riferimento alla assenza di prova documentale del doppio passaggio di proprietà in cui sarebbe consistita la permuta della vettura ricettata con una Mercedes Serie A di proprietà del Cuppari, e la non corrispondenza tra i soggetti interessati al doppio passaggio di proprietà; ciò, unitamente alle circostanze (pure evidenziate a pg.
8) della mancata intestazione del veicolo a Cuppari, della mancata immatricolazione dello stesso in Italia, e del rinvenimento di due distinte carte di circolazione di origine bulgara, costituiscono un sufficiente mosaico probatorio della responsabilità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i