Cassation court dismisses appeal regarding criminal liability and sentencing, ruling facts belong to lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Renato Bova inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bova argued that criminal liability was established beyond reasonable doubt based on specific evidence like check receipts and WhatsApp messages, while contending the sentencing violated statutory minimums. The court held that factual assessments and discretionary sentencing fall within the appellate court's exclusive jurisdiction, rendering the appeal's legal grounds insufficient for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal liability or sentencing are inadmissible when the contested issues concern the evaluation of facts or the discretionary appreciation of the penalty, which remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance or appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVA DOMENICO RENATO nato a REGGIO CALABRIA il 07/01/1963 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; y
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Domenico Renato Bova, ritenuto che (1° e 2° motivo) la dichiarazione di responsabilità non è affatto basata sulla (mera) verosimiglianza, quanto sul ricevimento degli assegni da parte del Bova, sulla unicità della grafia di compilazione, sul beneficiano finale di almeno tre degli assegni, sulla mancata spiegazione della loro destinazione da parte dell'imputato, e sull'identificazione dello stesso nel Mimmo con cui la persona offesa scambiava allarmati messaggi WhatsApp sulla destinazione dei titoli, elementi del tutto sufficienti a fornire un quadro della responsabilità al di là del ragionevole dubbio; ogni altra valutazione, appartiene al giudizio di fatto, ed esula dal giudizio di Cassazione; ritenuto che il terzo motivo, sulla denegata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo, è manifestamente infondato a fronte della motivazione incentrata sulla entità del danno causato, non sindacabile in questa sede perché non manifestamente illogica; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione, in relazione alla pena irrogata, avendo il giudice erroneamente identificato il minimo edittale, pur partendo da una premessa corretta, non coglie che la valutazione della pena, operata dalla Corte d'appello, è basata su un apprezzamento di congruità e benevolenza della sanzione che prescinde dal raffronto con la finestra edittale, tanto che, eliminato l'inciso 'incriminato' ("ben al di sotto del minimo edittale"), la motivazione è sufficiente (e comunque, non contestata in relazione a congruenza e benevolenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de