Ordinanza — n. 10883/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNICELLI MARCO nato a CASSANO ALLO IONIO il 07/06/1982 FERRARO ELENA nato a CASSANO ALLO IONIO il 28/12/1986 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10883/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNICELLI MARCO nato a CASSANO ALLO IONIO il 07/06/1982 FERRARO ELENA nato a CASSANO ALLO IONIO il 28/12/1986 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNICELLI MARCO nato a CASSANO ALLO IONIO il 07/06/1982 FERRARO ELENA nato a CASSANO ALLO IONIO il 28/12/1986 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Iannicelli Marco e Ferraro Elena; considerato che l'unico motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4, che evidenzia la presenza di precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, quale causa ostativa al beneficio invocato, con valutazione scevra da contraddizione o da manifesta illogicità, unici parametri in questa sede eventualmente rilevanti - ma, nel caso di specie, nemmeno menzionati nei ricorsi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 Il Consigliere estensore Il President