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Ordinanza — n. 10882/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unsupported, rejecting request for documentary proof of detention conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10882/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Raffaele Dellaqueva inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal repetitive, generic, and unfounded because the condition of restricted liberty does not strictly require documentary proof of the detention measure. Consequently, the defense failed to meet its burden of refuting the lower court's adequately motivated reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive, generic, and manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to provide specific documentary evidence required by the principle of free judicial conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds free judicial conviction detention conditions burden of proof condizioni della detenzione preventiva permessi di dimora motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAQUEVA RAFFAELE nato a CASSANO ALLO IONIO il 25/01/1986 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Raffaele Dellaqueva, osservato che il motivo unico è ripetitivo, e quindi generico, oltre che manifestamente infondato e, in definitiva, autoassertivo, ma non giustificativo, dato che la condizione di ristretto (nel caso, agli arresti domiciliari) non deve necessariamente essere comprovata attraverso la allegazione della misura cautelare o del titolo di detenzione (domiciliare), potendosi desumere, in virtù del principio del libero convincimento del giudice, adeguatamente motivato, dalla menzione fattane in atti o dalla stessa ammissione dell'imputato; considerato, pertanto, che la motivazione che abbia dato conto delle dette circostanze (come avvenuto nel caso specifico) sia adeguatamente e non illogicamente (tanto meno 'manifestamente') motivata, con conseguente onere di confutazione della motivazione fornita - onere non assolto dalla difesa dell'imputato che si limita a richiedere, in maniera assiomatica, la prova documentale, con conseguente aspecificità del motivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 03/