Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to merit review and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Luciano Frangella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the grievances raised were merely merit-based evaluations, which fall outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction for reviewing lower court judgments. Furthermore, the arguments were deemed repetitive and failed to properly articulate the specific criteria required to challenge the appellate court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: Appeals to the Supreme Court must not seek a review of the merits of the contested decision; they must instead demonstrate specific procedural defects or lack of motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANGELLA LUCIANO nato a SAN LUCIDO il 11/12/1976 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; :1
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luciano Frangella, ritenuto che tutti i motivi ripropongono ed attengono ad una valutazione di merito che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità; considerato, inoltre, che essi sono ripetitivi, limitandosi a riprodurre le doglianze già formulate in grado di appello, senza elaborare, se non nelle rubriche dei motivi, attraverso una fugace menzione, alcuno dei criteri idonei ad introdurre in Cassazione la critica sulla motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità), così disvelando, attraverso il riferimento a concetti quali insufficienza di prova, lacunosità della motivazione, apoditticità, la natura di atto di appello, e non di ricorso per cassazione, dell'impugnazione proposta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 0