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Ordinanza — n. 10880/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere reiteration of merits, citing inadmissibility and genericity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10880/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Rocca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments were merely a re-elaboration of the merits already decided by the Court of Appeal of Catanzaro, lacking novelty. Consequently, the repeated and generic nature of the submissions failed to meet the threshold for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that constitute a mere re-elaboration of the merits or are repetitive and generic are inadmissible before the Court of Cassazione.

Parole chiave

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admissibility appeal mere reiteration merits genericity arguments Court of Cassazione procedural costs fine motivi di revisione allegazione motivata allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCA FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 30/08/1970 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Rocca, nonché la memoria, peraltro tardiva; ritenuto che tutti i motivi di ricorso costituiscono mera (ed ennesima) rielaborazione del merito, operazione non consentita a questa Corte; la loro ripetitività, inoltre, li condanna alla genericità, poiché non si confrontano adeguatamente con la motivazione; osservato, in particolare, che: - tra pg. 3 e 4, e ancora poi a pg. 6, la Corte spiega in maniera approfondita le ragioni poste a fondamento della decisione ed in particolare la credibilità della persona offesa (primo motivo); - a pg. 6 viene data giustificazione della tempistica, contestata in maniera insistita, ma non convincente dal secondo motivo di ricorso, che addirittura (nel paragrafo centrale di pg.

14) pare confondere la misura lineare (30 chilometri) con la superficie; - il terzo motivo è una generica doglianza, priva di reale addentellato con la motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il