Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Walid Benbraoui inadmissible due to a lack of specific argumentation and repetition of issues already decided by the Court of Appeal of Milan. The court found the appellant's grounds generic and failed to provide the required critical analysis under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, repetitive of lower court decisions, and fail to provide the specific critical argumentation required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENBRAOUI WALID (CUI 06DLSGT) nato a CODOGNO il 13/05/2000 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di Walid Benbraoui; considerato che i motivi di ricorso, con esclusione del n. 2 (pg.
7) sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione di quelli presentati alla Corte d'appello, e pertanto ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); rilevato che il secondo motivo non è consentito, a fronte di una adeguata giustificazione del contenimento della riduzione per le generiche, non manifestamente infondato; osservato che, in ogni caso, il primo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati, su aspetti correttamente vagliati dalla Corte di merito che: (i) ha evidenziato (pg.
4) l'entità della somma sottratta, unitamente alla condizione di vulnerabilità della persona offesa, in ragione dell'età; (li) ha correttamente indicato (pg.
4) nei precedenti e nella ricaduta immediata (rapina del giorno successivo) le ragioni ostative alla sostituzione della pena con I.p.u.; ritenuto, quindi, che il ricorso - assieme alla memoria, che si limita alla ripetizione di temi già vagliati - vada dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i