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Ordinanza — n. 10878/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and repetition of lower court arguments under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10878/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Amrani Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found that most arguments were generic and merely repeated those presented to the Court of Appeal, failing to meet the specificity required by law. Additionally, the court rejected claims regarding witness summons and procedural style as they were either inapplicable to the abbreviated trial or lacked substantive criticism of the sentencing rationale.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 152 cod. pen.: Appeals must contain specific, new arguments distinct from the first instance; generic repetitions or arguments rehashing the merits are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal arguments repetition of lower court inadmissible cassation abbreviated criminal trial specificity requirement diritto alla disconnessione incapacità lavorativa attestata abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Letti il ricorso e la memoria di Amrani Mohamed; considerato che i motivi di ricorso, eccettuato il secondo, sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
c), in relazione all'art. 591 lett.
Art. 152 cod. pen.
259425 - 01); rilevata, quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza, a fronte di una disposizione (l'art. 152 cod.
art. 152 cod. pen
259425 - 01); rilevata, quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza, a fronte di una disposizione (l'art. 152 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco
243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMRANI MOHAMED (ALIAS EL AMRANE MOHAMED) nato il 09/05/2001 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Amrani Mohamed; considerato che i motivi di ricorso, eccettuato il secondo, sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione di quelli presentati alla Corte d'appello, e pertanto ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); rilevata, quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza, a fronte di una disposizione (l'art. 152 cod. pen.) che si riferisce alla persona offesa che 'declini' la convocazione a testimone, non applicabile in caso di abbreviato, in assenza di integrazione istruttoria; osservato che, in ogni caso, il primo ed il terzo motivo sono rielaborazioni del giudizio di merito, non ammesse in questa sede, su aspetti correttamente vagliati dalla Corte di merito che: (i) ha evidenziato (tra pg. 5, in fondo e inizio pg.

6) le ragioni di spontaneità - e, quindi, genuinità - della versione della persona offesa e del riconoscimento dell'imputato, avvenuto nell'immediatezza; (ii) ha puntualmente spiegato (pg.

6) le ragioni di compatibilità tra percosse e lesioni; ritenuto, in relazione al quarto motivo, che esso è meramente di stile, e per tal ragione generico, non adducendo alcuna reale ragione di critica della decisione sul trattamento sanzionatorio, peraltro adeguatamente motivato con riferimento all'atteggiamento processuale dell'imputato - definito 'pessimo' perché avulso da ogni ragionevole analisi dei fatti o di rivisitazione della propria condotta - ed alla gravità della condotta; ritenuto, quindi, che il ricorso - assieme alla memoria, che pur preannunciando motivi nuovi, si limita alla ripetizione di temi già vagliati - vada dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d