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Ordinanza — n. 10877/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetitive grounds and prohibited re-evaluation of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10877/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Arcangelo Roberti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the three grounds of appeal were repetitive of arguments already refuted in the lower court's judgment and lacked substantive merit. Furthermore, the first ground was prohibited because it sought a new evaluation of evidence rather than a review of the external motivation's logic, which is strictly limited by Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already refuted or if they attempt to obtain a re-evaluation of evidence, which is prohibited in this jurisdiction.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds evidence re-evaluation external motivation review Cassation procedure assenza di persecuzione revoca della sospensione condizionale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022
la giurisprudenza consolidata (cfr., tra molte: Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, V., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTI ARCANGELO nato a PALERMO il 12/07/1974 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arcangelo Roberti, considerato che i tre motivi di ricorso sono ripetitivi di tesi difensive già formulate ed adeguatamente confutate, con adeguata motivazione, dalle sentenze di merito, tanto da risultare sostanzialmente generici; osservato, in aggiunta, che il primo motivo non è consentito perché diretto ad ottenere l'ennesima rivalutazione del materiale probatorio (operazione non permessa in Cassazione) piuttosto che la valutazione della motivazione ab externo, in base ai soli parametri di valutazione della motivazione previsti dall'art. 606, lett. e, cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione); considerato, infine, che il motivo è anche manifestamente infondato avendo la Corte (i) esposto congruamente (pg.

4) le ragioni per cui si configura la rapina del cellulare ai danni del Li Volsi, per impedire eventuali chiamate alle Forze dell'ordine, (ii) dato credito -con giudizio non sindacabile in questa sede - alla versione del Li Volsi, che ha riferito di essere stato minacciato con una pistola, di cui ha fornito una puntuale descrizione, ed infine (iii) ribadito (pg.

5) la giurisprudenza consolidata (cfr., tra molte: Sez. 2, n. 18913 del 28/04/2022, V., Rv. 283182 - 01) secondo cui v'è assorbimento del sequestro di persona nella rapina solo nel caso in cui la privazione della libertà sia strettamente funzionale e collegata al compimento del reato contro il patrimonio, ma non qualora la privazione preceda o segua il reato predatorio, anche solo per pochi minuti (come nel caso di specie) per ragioni ulteriori (nel caso, per assicurarsi la fuga);osservato, quanto al secondo ed al terzo motivo, afferenti a diversi profili del trattamento sanzionatorio, che la Corte d'appello ha riservato ampie e condivisibili argomentazioni tanto alla ritenuta recidiva, quanto al diniego delle attenuanti generiche, in puntuale esercizio della propria esclusiva discrezionalità in materia, esaurendo così ogni spazio per una critica di legittimità sul punto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos