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Ordinanza — n. 10876/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and implicit rejection of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10876/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vitale Lorenzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for lack of reasoning regarding guilt and specific mitigating factors, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected points. Consequently, the court ruled that the request for general mitigating circumstances was implicitly denied based on the defendant's social danger and prior record.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined and rejected by the lower court without presenting new elements, or if the rejection of a request for mitigating circumstances is implicitly based on analogous reasoning regarding the defendant's dangerousness.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds implicit rejection mitigating circumstances social danger court costs Cassa delle ammende infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Vitale Lorenzo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione alla prova di colpevolezza nonché al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE LORENZO nato a PARTINICO il 11/09/1997 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vitale Lorenzo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione alla prova di colpevolezza nonché al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e della attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il ricorrente si limita a contraddire dogmaticamente (si vedano pagg. 1 e 2 sui molteplici elementi provanti la consapevolezza dell'imputato della provenienza illecita dei gioielli, sull'esclusione della tenuità del fatto a fronte delle modalità della condotta e dell'ingente quantità di preziosi di cui aveva acquisito la disponibilità nonché sul valore dei beni in questione, certamente non contenuto, come richiesto per la ricettazione attenuata); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (si vedano pagg. 2 e 3 ove la Corte ha evidenziato come la pericolosità sociale, la persistente attitudine a delinquere e i precedenti a carico dell'imputato non consentissero una mitigazione del trattamento sanzionatorio anche mediante il riconoscimento delle generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 Il Consiftlier estensore Il Pté