Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10875/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation outside the scope of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10875/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Fiore Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reassessment of evidence regarding his illegal construction activities and the lack of non-prosecution grounds. The court rejected these claims because the appeal sought a factual re-evaluation outside the scope of the appeal, and the lower court's reasoning on the severity of the offense was logical and legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it aims to obtain a re-evaluation of probative findings extraneous to the scope of the appeal and detached from the identification of specific distortions of procedural emergencies already valued by the judges of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility scope of appeal limitation factual re-evaluation prohibition non-prosecution grounds rejection court costs and fine pubblicità dell'appalto violazione degli oneri dell'autorizzazione prestazione volta a promuovere l'immagine di terzi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE FRANCESCO nato a PALERMO il 29/10/1970 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Fiore Francesco; considerato che il primo motivo, sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità poiché mira ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, al contrario, alla luce del quadro probatorio raccolto, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 3 e 4 sul contenuto della c.n.r. della polizia municipale da cui risultava la prova della condotta illecita, avendo l'imputato esteso la propria attività ben oltre l'area concessagli, attraverso la realizzazione di un manufatto abusivo, di natura evidentemente non transitoria né occasionale poiché infisso al suolo e saldato al chiosco preesistente); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha escluso la sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell'offesa con motivazione esente da vizi logici e conforme al dato normativo (si veda, in particolare, pag. 5 sulla valutazione di non particolare tenuità della violazione, considerato l'intralcio causato alla normale circolazione dei pedoni nello spazio occupato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 marzo 2026 Il