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Ordinanza — n. 10874/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late argument and lack of appellate record review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10874/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giancarlo Maltese inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the request for renewed trial proceedings is a matter for the trial judge's discretion, not the cassation court. The second ground was rejected as it was not properly raised in the appellate judgment, violating procedural rules against late arguments.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the alleged violation of law was not specifically contested in the appellate summary of grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal late argument appellate summary renewed proceedings judicial discretion censure procedurali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Giancarlo Maltese, ritenuto che il primo motivo, sulla denegata rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato: la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è consentito, ex art. 606, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni
Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003
Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALTESE GIANCARLO nato a MARSALA il 14/09/1978 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giancarlo Maltese, ritenuto che il primo motivo, sulla denegata rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato: la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620;

Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666); ritenuto che il secondo motivo, che lamenta la violazione degli agli artt. 361 e 213 cod. proc. pen., non è consentito, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto esula dal perimetro di quanto dedotto con l'atto di appello originario; d'altro canto, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (tra le tante:

Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis