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Ordinanza — n. 10873/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it merely reiterates rejected arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10873/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ionica Braila inadmissible. The appellant argued for criminal liability regarding the occupation of an apartment, but the court found these arguments were merely a repetition of those already rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 633 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its sole purpose is the pedissequa repetition of arguments already rejected by the lower court without providing specific, critical, and argumentative refutation.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments criminal liability occupancy of premises Court of Cassazione diritto d'ingresso e di soggiorno violazione di domicilio legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 633 cod. pen.
Letto il ricorso di Ionica Braila, ritenuto che l'unico motivo, sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod.
art. 633 cod. pen
Letto il ricorso di Ionica Braila, ritenuto che l'unico motivo, sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAILA IONICA natm COTU CIORII( ROMANIA) il 09/10/1976 avverso la sentenza dei 27/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ionica Braila, ritenuto che l'unico motivo, sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., con particolare riferimento alla permanenza nell'appartamento, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata nella quale la corte ritiene sussistente l'occupazione sulla base della relazione della polizia giudiziaria), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 03/0