Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside cassation's scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Federica Ligrone inadmissible, ordering her to pay costs and fines. The court found that the appellant's arguments regarding criminal liability, the application of Article 131 bis of the Penal Code, and sentencing discretion sought a complete re-evaluation of evidence and facts. Since these tasks fall outside the cassation court's jurisdiction, which is limited to verifying the structural coherence of lower court decisions, the appeal was rejected as an act of appeal rather than a proper cassation request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or facts; it may only verify the structural coherence of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGRONE FEDERICA nato a ROMA il 19/09/1978 avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Federica Ligrone; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, sulla responsabilità per il reato ascritto all'imputata, sulla denegata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., e sul trattamento sanzionatorio, non son consentiti in questa sede poiché mirano ad una rivalutazione delle fonti probatorie e/o ad un'alternativa ricostruzione dei fatti, ovvero, ancora, alla rivalutazione dei presupposti per l'esercizio della discrezionalità sanzionatoria, che sono - tutte - operazioni estranee al sindacato di Cassazione; in tal senso, è noto che in relazione al controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata (cfr.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); considerato che, per come formulato, con confuso riferimento alle categorie del ricorso in cassazione e con rielaborazione del materiale probatorio, il ricorso si presenta piuttosto con le caratteristiche dell'atto di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 marzo