Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding attempted vs consummated crime classification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued the lower court failed to reclassify the crime as attempted, the court found the appeal's reasoning fundamentally unfounded. The appellate court had implicitly rejected the claim by confirming the crime was consummated due to the partial transfer of goods, rendering explicit motivation unnecessary under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the court, despite an equivocal formulation of the ground, includes it in the summary of grounds and rejects it within the overall reasoning of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIBA AMMAR nato il 19/02/1981 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
‘E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Haiba Annmar; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella forma tentata, è manifestamente infondato poiché la Corte, pur a fronte di una formulazione equivoca del motivo in appello, lo ha incluso nella sintesi dei motivi d'appello, passando poi, nella parte motiva, a convalidare ed avallare la ricostruzione del fatto in termini di reato consumato (e non tentato) per l'intervenuto passaggio di almeno una parte della mercanzia sottratta al 'varco' delle casse; osservato infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 Il Cons i liere estensore Il Presi nt