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Ordinanza — n. 10870/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as arguments lack specificity and are unsupported by facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10870/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Le Bahtri Adil inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first appeal argument lacked specificity as it merely repeated points already rejected by lower courts with sound logic. Regarding the second argument concerning mitigating circumstances, the court held that judges need not consider every favorable element but only need a congruent reference to decisive negative factors, which were present here. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to provide new, specific grounds to overturn the lower court's decision on subjective elements and mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 648 c.p.; The appeal is inadmissible if arguments merely reproduce points already dismissed by lower courts with correct logic, and if the court's denial of mitigating circumstances is based on a congruent reference to decisive negative factors without needing to address every favorable element.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible appeal lack of specificity mitigating circumstances subjective element court of cassation procedural dismissal violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 648 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LE BAHTRI ADIL (ALIAS EL BAKTAR ADIR) (CUI: 028X5KF) nato il 09/01/1979 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; RITENUTO 'IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Le Bahtri Adil; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di ricettazione (si veda pag. 8 sull'assenza di spiegazioni sull'acquisizione della refurtiva da parte dell'imputato e sulla tipologia dei beni, della cui provenienza delittuosa l'imputato stesso non poteva non essere a conoscenza); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la Corte ha compiutamente motivato il diniego dell'attenuante della ricettazione di lieve entità valorizzando i precedenti penali, anche specifici, da cui si evince la personalità incline a delinquere dell'imputato; osservato inoltre che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell