Cassation court dismisses appeal as inadmissible for repeating appeal grounds and exceeding scope of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Brindisi's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already addressed by the Court of Appeal. The court found the appellant's claims regarding the absence of fraud and lack of payment proof factually incorrect and contradicted by the lower court's record. Consequently, the appeal was rejected, and Brindisi was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it repeats grounds already decided by the court of first instance or second instance, or if it exceeds the scope of the cassation review regarding sentencing discretion.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRINDISI LUCA nato a VIGEVANO il 29/10/1975 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Brindisi e preso atto che esso si risolve nella ripetizione di motivi già formulati nell'atto di appello, cui la Corte di merito ha adeguatamente risposto; osservato in particolare, in relazione al primo motivo, che: - risulta manifestamente infondata, oltre che contraddittoria, la tesi dell'insussistenza del raggiro per la riconoscibilità dello stesso; - non corrisponde al vero la allegazione della mancanza di prova dei pagamenti da parte della persona offesa, alla luce della elencazione che si trova a pg. 13 della sentenza; - è ampiamente giustificata, con opportuni richiami di giurisprudenza, la sussistenza delle aggravanti contestate (pg 14 e 15); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena ed il diniego delle attenuanti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alle circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 16, ove gli argomenti avverso le attenuanti sono indicati nell'entità del danno, la presenza di precedenti, il mancato ristoro o resipiscenza ed, ancora, la mancata indicazione di specifiche, idonee ragioni a supporto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec