Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding evidence elimination impact.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Ernesto Taranto's appeal inadmissible because it failed to meet the specific requirement for challenging witness testimony. The appellant argued the testimony was unusable, but the court found the argument lacked necessary details on how the evidence's removal affected the 'resistance proof' standard. Consequently, the appeal was rejected, and Taranto was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When challenging the inadmissibility of evidence in a cassation appeal, the grounds must specifically illustrate the impact of the evidence's elimination on the resistance proof; otherwise, the appeal is inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTO ERNESTO nato a COSENZA il 17/03/1977 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Taranto Ernesto; considerato che l'unico motivo, sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di un testimone, è inammissibile alla luce del principio di diritto secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento», (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, La Gumia, Rv. 269218 - 01); osservato che l'onere di allegazione non è stato (non solo soddisfatto, ma nemmeno) considerato nel motivo di ricorso, che risulta di conseguenza totalmente deficitario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 Il Con igliere estensore Il Preside