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Ordinanza — n. 10866/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10866/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10866/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKARMA BILAL nato il 17/04/1999 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I. Letto il ricorso di EI Karma Bilal; considerato che il ricorso è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non articola alcuna argomentazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10866/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di EI Karma Bilal; considerato che il ricorso è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non articola alcuna argomentazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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misura di allontanamento nel diritto degli stranieri espulsione di familiari prova del rischio persecuzione permesso di dimora sfratto omissione illecita di raggiungere il corpo
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKARMA BILAL nato il 17/04/1999 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di EI Karma Bilal; considerato che il ricorso è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non articola alcuna argomentazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 Il Co sigliere estensore Il Pr si ente