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Ordinanza — n. 10865/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity and infundation of legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10865/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Antonello Calvanelli inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The appellant argued for a violation of law but failed to connect his generic legal principles to the specific facts, evidence, or reasoning of the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific to the case, lack reference to the evidence, and consist merely of generic legal principles without logical or juridical justification.

Parole chiave

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lack of specificity manifestly unfounded appeal generic legal principles procedural inadmissibility Cassazione Roma costs and fine violation of law permesso di demolizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVANELLI ANTONELLO nato a VITERBO il 23/01/1959 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Calvanelli Antonello; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata con la sentenza impugnata, è, a sua volta, privo di specificità ed è, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione con corretti argomenti logici e giuridici, evidenziando come l'appellante si fosse limitato ad enunciare generici principi di diritto, privi di riferimenti al caso di specie, agli elementi probatori raccolti e alle ragioni poste alla base della sentenza gravata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 Il Ccjnsigliere