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Ordinanza — n. 10864/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10864/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10864/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALDARES MARA nato a TORINO il 14/11/1976 SMPOPECH FRANCO nato a BUSSOLENGO il 15/12/1974 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10864/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Letti i ricorsi di Haldares Mara e Smpopech Franco, ritenuto che i motivi di entrambi i ricorsi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito: -con riferimento al ricorso di Smpopech, si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata ove la Corte ha correttamente ritenuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione, avendo egli venduto i gioielli provento di furto commesso dalla Haldares, con ragionamento non viziato da manifesta illogicità, né smentito dalla ricostruzione proposta (che, nuovamente, rimane solamente una ipotesi difensiva); - quanto al ricorso di Haldares la corte di merito (si veda in particolare pag.

Parole chiave

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falsificazione di monete ricettazione restituzione e risarcimento ricompensa pena di recesso perseguimento penale per truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALDARES MARA nato a TORINO il 14/11/1976 SMPOPECH FRANCO nato a BUSSOLENGO il 15/12/1974 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Haldares Mara e Smpopech Franco, ritenuto che i motivi di entrambi i ricorsi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito: -con riferimento al ricorso di Smpopech, si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata ove la Corte ha correttamente ritenuto il ricorrente responsabile del reato di ricettazione, avendo egli venduto i gioielli provento di furto commesso dalla Haldares, con ragionamento non viziato da manifesta illogicità, né smentito dalla ricostruzione proposta (che, nuovamente, rimane solamente una ipotesi difensiva); - quanto al ricorso di Haldares la corte di merito (si veda in particolare pag.

6) ha congruamente individuato la destrezza nella capacità 'distrattiva' dimostrata dalla donna ai danni del gioielliere, in occasione della commissione del furto; osservato che, in entrambi i casi, il giudizio della Corte è una valutazione basata sulla ricostruzione e l'apprezzamento del fatto, insindacabile in questa sede in quanto non contraddittoria né manifestamente infondata; inoltre, come sopra detto, i motivi, in quanto ripetitivi, vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2026 Il C