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Ordinanza — n. 10862/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of new arguments and manifestly unfounded claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10862/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Salvatore Esposito and Antonio Giuliano inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a reclassification of the crime based on intent and contested the lack of mitigating circumstances, but the court found these points merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level. The decision relied on the principle that appeals must present specific, new arguments rather than rehashing previous disallowed claims, even when the lower court's reasoning was sound.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals must present new arguments distinct from those already examined and rejected, and claims manifestly unfounded in light of the lower court's reasoned decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive arguments manifestly unfounded reclassification intent mitigating circumstances attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 712 cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Esposito e di Antonio Giuliano, ritenuto che il primo motivo, sulla sussistenza del dolo di ricettazione, con richiesta di riqualificazione ex art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
13-14 nelle quali la Corte, con opportuna citazione giurisprudenziale, evidenzia la sussistenza dei parametri elaborati per il riconoscimento del dolo tipico dell'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/10/1977 GIULIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/06/1979 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Esposito e di Antonio Giuliano, ritenuto che il primo motivo, sulla sussistenza del dolo di ricettazione, con richiesta di riqualificazione ex art. 712 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 13-14 nelle quali la Corte, con opportuna citazione giurisprudenziale, evidenzia la sussistenza dei parametri elaborati per il riconoscimento del dolo tipico dell'art. 648 cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 17 -18 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis