Italian Court dismisses appeal as vague and seeking factual re-evaluation outside cassation review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rollo Pasquale inadmissible due to a lack of specificity in its three grounds. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the charge of embezzlement, claiming violations of law and lack of motivation. The court rejected this because the request sought a factual reassessment of the trial record, which falls outside the cassation court's jurisdiction to review only legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must identify specific legal errors; requests for a re-evaluation of factual findings or evidence are inadmissible as they exceed the scope of cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROLLO PASQUALE nato a CUTROFIANO il 03/04/1972 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rollo Pasquale; considerato che i tre motivi in cui si articola il ricorso, con cui si deducono la violazione di legge, il difetto di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di appropriazione indebita contestato, sono privi di specificità e, comunque, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, alla luce del quadro probatorio raccolto e, in particolare, delle attendibili dichiarazioni della persona offesa e del testimone, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento sulla qualificazione giuridica della condotta appropriativa dell'imputato (si vedano pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 Marzo 2026 Il Consigli