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Ordinanza — n. 10859/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as they merely repeat lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10859/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Rosaria Costa and Francesca Morana inadmissible. The court found that the sole ground of appeal, contesting the reasoning for criminal liability under Article 633 of the Penal Code, was not specific enough. The court ruled that the arguments merely reiterated those already rejected by the Court of Appeal without providing a substantive legal critique.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must offer specific and new arguments; mere repetition of lower court reasoning renders them inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability appeal inadmissibility reiteration of arguments Article 633 Penal Code Court of Cassation portata geografica dell'infrazione infrazione molto grave natura dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Letti i ricorsi di Rosaria Costa e Francesca Morana, ritenuto che l'unico motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 633 cod. pen
Letti i ricorsi di Rosaria Costa e Francesca Morana, ritenuto che l'unico motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTA ROSARIA nato a PALERMO il 22/06/1994 MORANA FRANCESCA nato a PALERMO il 28/09/1964 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Rosaria Costa e Francesca Morana, ritenuto che l'unico motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. en., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 7 nella quale, con opportuna citazione di giurisprudenza, la Corte ha correttamente ritenuto sussistente la condotta tipica del reato previsto dall'art. 633 cod. pen., pur in assenza di violenta invasione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2026 Il Con iglier Estensore Il Preside te