Criminal appeal dismissed for being specific; general mitigating circumstances not admissible in cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground of complaint regarding the lack of general mitigating circumstances was specific rather than abstract. The court found that the appellate judges correctly considered the defendant's intense criminal capacity and prior record under Article 62-bis of the Penal Code. Consequently, the specific nature of the argument precluded its examination in a review of legality, while the defendant's minor age exempted them from court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: A ground of appeal alleging a violation of law regarding the non-concession of general mitigating circumstances is inadmissible if it is specific and does not raise a general legal issue suitable for review of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10807/2026196/2003 e ss mm Roma lì 20/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3677/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37331/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daEd * * nato in * il 21/11/2000avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI didato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di Ed * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazionein ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loromassima estensione è aspecifico e non consentito in sede di legittimitàrilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato ai fini della scelta di ridurrela pena in misura inferiore al massimo previsto dall art 62 bis cod pen l intensa capacitàcriminale del ricorrente desumibile dalla particolare violenza della condotta e dai numerosiprecedenti penali a suo carico vedi pag 4 della sentenza impugnata elementi con cui ilricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguenti aspecificità del motivo diricorsorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimentoCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10807/2026196/2003 e ss mm Roma lì 20/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3677/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37331/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daEd * * nato in * il 21/11/2000avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI didato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di Ed * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazionein ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loromassima estensione è aspecifico e non consentito in sede di legittimitàrilevato che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato ai fini della scelta di ridurrela pena in misura inferiore al massimo previsto dall art 62 bis cod pen l intensa capacitàcriminale del ricorrente desumibile dalla particolare violenza della condotta e dai numerosiprecedenti penali a suo carico vedi pag 4 della sentenza impugnata elementi con cui ilricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguenti aspecificità del motivo diricorsorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimento P Q MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MMP Q MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM