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Ordinanza — n. 10765/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and rejecting non-specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10765/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued against the conviction under Article 495 and the lack of reclassification under Article 496 of the Penal Code, claiming the lower court failed to assess non-punishability under Article 131-bis. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed on appeal and found the lower court's reasoning on mitigating circumstances sufficient and discretionary.

Regesto Legislator

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Art. 495, 496, 131-bis, 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the court of first instance without providing specific, new, and critical arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments non-specific grounds discretionary sentencing mitigating circumstances circostanze aggravanti o attenuanti infrazione privilegiata atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Letto il ricorso di Alessandro Fontana, ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art.496 cod.
Art. 496 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
art. 495 cod. pen
Letto il ricorso di Alessandro Fontana, ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA ALESSANDRO nato a PALERMO il 29/04/1979 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Fontana, ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen. e la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art.496 cod. pen., non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano nello specifico pagg. 2-5 della sentenza impugnata nelle quali la Corte, correttamente, ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 495 cod. pen., previa verifica della sussistenza dei suoi elementi costitutivi), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione delle modalità dell'azione e della non occasionalità della condotta illecita (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 7-8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am