Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Dell'Annunziata inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding a crime under Article 640 of the Penal Code, arguing the judgment's motivation was insufficient. The court rejected this claim, ruling that the appeal's grounds were too generic and failed to specify the factual elements required for a valid review under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements necessary for the reviewing judge to exercise their supervisory power.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA ANGELO nato a NAPOLI il 30/06/1987 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Dell'Annunziata, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17/02/