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Ordinanza — n. 10762/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late prescription declaration as it contradicts established case law and statutory norms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10762/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Rossi's appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. Rossi argued that the appellate court failed to declare the statute of limitations expired between the appeal judgment and the final publication. The court rejected this claim, noting it directly contradicts binding precedent and statutory requirements regarding the timing of prescription declarations.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.p.; Art. 360-bis c.p.p.: An appeal contesting the timing of a prescription declaration is inadmissible if it relies on arguments inconsistent with established case law and statutory provisions.

Parole chiave

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statute of limitations prescription declaration inadmissible appeal binding precedent Cassation procedure osservanza dei termini esame di cassazione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.p.
Art. 360-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011
Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019
Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025
277593, Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI MARCO nato a ISERNIA il 17/05/1974 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Rossi, ritenuto chel'unico motivo di ricorso che contesta la mancata declaratoria di prescrizione intervenuta tra la pronuncia del dispositivo di appello e la pubblicazione della sentenza, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Rv. 250328; Sez. 2,n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593, Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025, Rv. 289147); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilkicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17/02/2