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Ordinanza — n. 10761/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and missing lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10761/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Russo and Figliolini inadmissible, dismissing Figliolini's arguments as non-specific repetitions of lower court issues and rejecting Russo's appeal due to a missing lawyer signature. The court held that Figliolini failed to provide a critical argument against the second instance judgment, while Russo's personal filing without a special power of attorney violated mandatory procedural requirements. Consequently, both appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 368 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments distinct from those already rejected at the lower level and must be signed by a qualified lawyer; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific argumentation mandatory lawyer signature special power of attorney procedural defect court costs Cassation procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 368 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
art. 613 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO CARLA nato a TORRE DEL GRECO il 14/02/1976 FIGLIOLINI ANTONIO nato a TORRE DEL GRECO il 10/09/1979 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Antonio Figliolini e Carla Russo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da Antonio TTllm, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della affermazione di responsabilità, con particolare riferimento alla prova costituita dalle dichiarazioni dei correi, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri; ritenuto che, il ricorso proposta da Carla Russo, è inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 613 cod.proc.pen., il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Suprema Corte.

Nel caso di specie, il ricorso risulta proposto personalmente dalla ricorrente, la quale conferisce al proprio difensore una procura speciale, diretta al solo deposito del ricorso, generando così un vizio insanabile che determina l'inammissibilità del ricorso, senza neanche la necessità di esaminare i motivi dedotti. ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos