Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Maurizio Sangermano inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's liability finding and alleged violations of specific criminal code articles, but the court found these arguments generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the procedural requirements for a valid review, ordering the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 648 c.p.; Art. 62 bis, 99, 157 c.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGERMANO MAURIZIO nato a ROMA il 02/11/1957 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maurizio Sangermano, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente la motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., e la violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 62 bis, 99 e 157 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il1ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17/02/