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Ordinanza — n. 10755/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and improper scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10755/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the existence of an aggravating circumstance and the sentencing range, but the court found the arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Furthermore, the court held that sentencing discretion regarding statutory minimums falls within the trial judge's authority, rendering the second ground of appeal legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 628, comma 3 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific, new arguments; mere repetition of appellate grounds is inadmissible, and sentencing discretion regarding statutory ranges belongs to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments sentencing discretion statutory minimum aggravating circumstance attenuazione libera della pena adeguamento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 628, comma 3 c.p.
Letto il ricorso di ~Salkanovic, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC SINDIBAD (CUI 03PX98V) nato a ROMA il 05/05/1993 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di ~Salkanovic, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata nella quale la Corte ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante in questione), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche ed alla irrogazione di una pena difforme dal minimo edittale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis