Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10753/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10753/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Alfredo Torda inadmissible. The appellant argued against the lower court's liability reasoning, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, failing to provide a specific, argumentative critique.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments lack of new grounds pedissequous repetition court costs award Cassazione Roma civil procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORDA ALFREDO nato a ROMA il 22/07/1976 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alfredo Torda, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag.4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17/02/